Accessibilità per tutti i cittadini

Accessibilità

SI DEVE

I soggetti destinatari della legge n. 4/2004 (definiti “soggetti erogatori”), tra cui le Pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo di garantire l’accesso universale ai propri servizi informatici e telematici.

I soggetti erogatori di soluzioni ICT devono rendere i propri strumenti informatici accessibili e usabili, compresi i siti web e le applicazioni mobili, in particolare devono:

  • valutare la conformità ai requisiti di accessibilità degli strumenti informatici (siti web e applicazioni mobili; – compilare una dichiarazione di accessibilità e pubblicarla sul sito web o nello store dell’applicazione mobile;
  • predisporre un meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni dagli utenti.

Tali disposizioni sono aggiornate nella legge n. 4/2004 che recepisce la Direttiva Europea n. 2016/2102 e regolamentate dalle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”.

1. Definizione

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica amministrazione.

2. Principi per l’accessibilità

L’accessibilità è caratterizzata da quattro solidi principi:

Sono quindi conformi i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano le caratteristiche di accessibilità al contenuto e fruibilità delle informazioni.

3. Linee guida e criteri di successo

Le linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici riportano quanto descritto nell’articolo 11 della legge n. 4/2004 e referenziano la norma UNI EN 301549:2018 che stabilisce uno standard europeo per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT, quali:

  • hardware
  • web
  • documenti non web
  • software
  • applicazioni Mobili
  • documentazione e servizi di supporto
  • postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità

La norma armonizzata riflette lo standard W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Un sito conforme alle specifiche delle WCAG 2.1 è conforme alle WCAG 2.0 ma non viceversa, in quanto la versione aggiornata aggiunge nuovi criteri di successo obbligatori (di livello “A” e “AA”), ovvero:

4. Come le PA possono valutare la conformità di un sito web o un’applicazione mobile

La conformità alle WCAG 2.1 deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web in fase di sviluppo o in esercizio dopo la data di entrata in vigore delle Linee Guida. A partire dal 23 settembre 2020, tale conformità dovrà essere rispettata anche per tutti gli altri siti web sviluppati in precedenza, in sintesi:

  • entro il 23 settembre 2019, per un sito web pubblicato dal 23 settembre 2018;
  • entro il 23 settembre 2020, per un sito web pubblicato prima del 23 settembre 2018;
  • a decorrere dal 23 giugno 2021, per le applicazioni mobili.

5. Come rilasciare una dichiarazione

Le informazioni presenti nella dichiarazione devono essere ricavate da:

  • un’autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore;
  • una valutazione effettuata da terzi;
  • una valutazione effettuata con il “Modello di autovalutazione”Allegato 2 delle Linee Guida.

Il Responsabile della Transizione Digitale del soggetto erogatore, riceve il link che deve essere esposto con la dicitura “Dichiarazione di accessibilità”:

  • nel footer, per quanto riguarda i siti web;
  • nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per quanto riguarda l’applicazione mobile.

L’accesso alla piattaforma è possibile solo se la mail istituzionale del Responsabile della Transizione Digitale è correttamente indicizzata sul catalogo IPA.

6. Meccanismo di feedback e procedura di attuazione

Le PA devono rendere disponibile un meccanismo che consenta a chiunque di segnalare i problemi di accessibilità e richiedere un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione.

In caso di assenza del meccanismo di feedback, di soluzione insoddisfacente o mancata risposta entro 30 giorni dalla segnalazione, l’utente può far ricorso al Difensore Civico per il Digitale tramite la procedura di attuazione presente sulla dichiarazione pubblicata dall’ente erogatore.

7. Obiettivi accessibilità

Entro il 31 marzo di ogni anno le PA devono pubblicare nei propri siti web gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”. Per tale scopo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto un’applicazione online per ricevere dalle amministrazioni gli obiettivi.

Gli obiettivi vanno pubblicati sui siti delle PA nella sezione “amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.

8. Normativa

La normativa completa e aggiornata sull’accessibilità è disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Normativa in vigore

Normativa abrogata o modificata